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Un inizio d’anno che presenta moltissime novità decisive, anche molto pratiche, per la gestione del trasporto merci in Italia e in Europa. E partendo proprio dal nostro Continente e dai suoi rinnovati confini non possiamo non parlare di Brexit. Dal 1° gennaio, infatti, sono entrate in vigore le regole per l’ingresso e l’uscita delle merci in Gran Bretagna. Per quanto riguarda l’autotrasporto, c’è l’obbligo di avere uno specifico permesso per attraversare la Manica partendo dal Kent, ossia la regione dove sorge il porto di Dover.
Si chiama Kent Access Permit e deve essere a bordo di tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate che entrano nel Kent per andare nel continente tramite il porto di Dover o l’Eurotunnel. è valido per 24 ore e assicura le Autorità britanniche che il veicolo ha la documentazione completa e corretta per entrare nell’Unione Europea, evitando così che l’automezzo sia respinto all’imbarco, creando problemi di traffico nel Kent. Il Kent Access Permit si può ottenere online.
L’accordo complessivo tra Ue e Regno Unito prevede che i veicoli industriali britannici potranno svolgere trasporti internazionali punto-a-punto con l’Unione Europea senza alcuna quota, e viceversa. Ciò evita agli autotrasportatori delle due parti di richiedere autorizzazioni Cemt. Una volta attraversato il confine, i camion britannici o comunitari potranno svolgere fino a due operazioni di trasporto nel territorio dell’altra parte. In concreto, ciò significa che un camion comunitario potrà svolgere un trasporto internazionale verso la Gran Bretagna e lì svolgere due operazioni cabotaggio prima di rientrare.
I trasportatori britannici che entreranno nel territorio comunitario con un trasporto internazionale potranno svolgere due trasporti tra altrettanti Stati membri, oppure un trasporto transfrontaliero e uno di cabotaggio (ossia solo nazionale nel territorio di un Paese membro). Disposizioni speciali sono previste nel caso dell’Irlanda, poiché i trasportatori dell’Irlanda del Nord potranno effettuare due trasporti di cabotaggio nell’Eire.
L’accordo prevede anche norme comuni sulle condizioni di lavoro dei conducenti, il loro livello di qualificazione, i requisiti tecnici per i veicoli e le condizioni minime per l’ottenimento della licenza da parte degli operatori. Inoltre, le disposizioni in materia di concorrenza leale e sociale che si applicano all’intero accordo si applicheranno anche al settore dell’autotrasporto di merci. Un capitolo dell’accordo è dedicato al transito dei veicoli industriali, che resta libero per raggiungere altri Paesi. Per esempio, gli autotrasportatori comunitari potranno attraversare la Gran Bretagna per raggiungere l’Irlanda e, viceversa, quelli britannici potranno attraversare qualsiasi Paese comunitario per raggiungere altre parti del Regno Unito (per esempio, l’Irlanda del Nord) o Paesi terzi. Inoltre, gli autotrasportatori con sede in Irlanda e in Irlanda del Nord potranno effettuare due operazioni di cabotaggio sul territorio dell’altro.
E sempre dall’Europa arriva un’altra importantissima novità, una piccola grande rivoluzione: dal 1° gennaio, infatti, sono entrate in vigore in tutto il territorio dell’Unione europea le regole istitutive del Registro europeo delle imprese di trasporto (Erru). In pratica, tutte le violazioni della normativa sui trasporti vengono annotate nel registro e ci rimarranno due anni. A ogni annotazione corrisponde un punteggio, rapportato alla gravità dell’infrazione. Alla fine, in caso di recidiva, con infrazioni ripetute più volte o in caso di superamento di una determinata soglia, differente in base alle dimensioni dell’impresa, l’azienda rischia sia la sospensione o addirittura la perdita dell’onorabilità e, di conseguenza, la stessa licenza di trasporto.
L’elenco delle infrazioni che comportano punti di penalità è elencato nel regolamento Ue 2016/403, comprende in particolare le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e di riposo, ai tachigrafi, ai tempi di lavoro, al peso e alle dimensioni, ai controlli tecnici, ai limiti di velocità, alla competenza del conducente, alle patenti di guida, al trasporto di merci pericolose su strada, all’accesso al mercato e al trasporto di animali. Il sistema a punti, in realtà, sarebbe dovuto entrare in vigore già nel 2013, ma siccome molti paesi membri non era pronti all’attuazione – in pratica non disponevano di un registro elettronico nazionale – la sua attuazione a livello europeo è stata rimandata fino a oggi. Non senza strascichi legali.
Per esempio, nello scorso maggio la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro Cipro, i Paesi Bassi e il Portogallo in quanto non avevano aggiornato il loro registro delle imprese di trasporto su strada o non avevano creato il collegamento tra il loro registro e l’Erru entro il 30 gennaio 2019.
Per chiudere, altra novità di rilievo sui trasporti di merci: sempre con l’inizio del 2021 è entrato in vigore anche l’aggiornamento del Regolamento Adr, la cui applicazione è obbligatoria nei primi sei mesi dell’anno per l’autotrasporto internazionale, mentre per quello esclusivamente nazionale si può aspettare fino al 1° luglio. Il Regolamento si aggiorna seguendo l’aumento dell’elettrificazione del trasporto con il relativo incremento della movimentazione di batterie al litio, con nuove disposizioni per la loro identificazione e prevedendo alcune deroghe, e dei dispositivi per la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica. Altre importanti modifiche riguardano la classificazione delle merci appartenenti alla Classe 1, alla Classe 6.2 e alla Classe 7.
L’Adr 2021 introduce anche nuovi numeri Onu nella tabella A e disposizioni speciali per alcuni numeri Onu. Per quanto riguarda l’imballaggio, l’aggiornamento modifica parte delle istruzioni e cambia il marchio identificativo per le batterie al litio. Per quanto riguarda l’attività di trasporto, l’elenco delle figure che devono presentare la relazione d’incidente ha ora anche lo scaricatore, mentre anche lo speditore puro deve nominare il consulente Adr. Infine, nel documento di trasporto bisogna indicare le materie che non hanno restrizioni per il transito in galleria e per i gas refrigerati ci sono informazioni supplementari.
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