FASEP presenta il nuovo smontagomme RGU5190 per mezzi pesanti
Le diverse funzionalità introdotte permettono di operare con sicurezza ed efficienza su cerchi con diametri variabili da 14'' a 60''
A fine 2017 era stata pubblicata, ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale, la norma UNI11691 sui requisiti di sicurezza e loro verifica delle macchine per smontaggio e montaggio dei pneumatici elaborata in ambito CUNA, Comm.ne Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo, ente federato UNI, ove sono presenti i costruttori dei veicoli, delle autoattrezzature, dei pneumatici, degli enti interessati. Trattasi dei pneumatici destinati all’utilizzo sui veicoli quali autovetture, autobus, autocarri, autocaravan e rimorchi sino a una massa complessiva di 3,5 t, oltre a carrelli, quadricicli, motoveicoli e macchine agricole dove le dimensioni dei pneumatici sono compatibili con quelle massime indicate nelle istruzioni d’uso di queste macchine.
Dato che le problematiche di montaggio/smontaggio, e relativa sicurezza per l’operatore, sono naturalmente comuni in tutti i paesi, e visto che negli altri paesi europei non si riscontrava una norma analoga, si è quindi provveduto subito dopo con la richiesta al CEN (Comitato Europeo di Normazione) di estendere la norma a livello europeo. A marzo 2018 il CEN ha approvato l’inizio dei lavori, creando nel Technical Committee TC 301 un apposito working group con coordinatore e segreteria italiani. A fine 2018 la prima bozza di testo del progetto EN17347 è stata sottoposta al voto dei vari paesi, con esito ampiamente positivo nel luglio 2019. Successivamente si è lavorato sino a fine 2019 sui commenti CEN sulle regole di stesura legislazione/normativa a livello europeo (terminologia, definizioni, procedure), e con meetings specifici per la messa a punto dei testi con riferimento in particolare ai requisiti della Direttiva Macchine, compresa la misurazione del livello di pressione sonora. Il voto formale della versione finale era previsto nei primi mesi del 2020, ma successivi inconvenienti procedurali, connessi anche con i noti accadimenti e relative difficoltà di riunione/comunicazione del 2020, hanno comportato uno slittamento a fine anno dell’inchiesta finale, conclusa con l’ultima votazione – positiva – a gennaio 2021. La norma EN17347 è quindi ora in fase di pubblicazione, cui seguirà il consueto recepimento da parte dei singoli paesi (entro sei mesi). Rispetto alla originaria UNI 11691, che cesserà quindi di validità, si possono evidenziare alcuni aspetti salienti, con le modifiche/adattamenti adottati. Nel capitolo 2 “Normative di riferimento”, sono stati inseriti i riferimenti datati di ogni norma citata nel documento.
Nel capitolo 3 “Termini e definizioni”, sono state riviste alcune definizioni, e inserita la definizione di TPMS. All’interno del capitolo 4, “Elenco pericoli”, c’è stata una riorganizzazione del Prospetto 1 con semplificazione contenuto mediante raggruppamento per tipologia dei rischi, e non per fase di lavoro. Nel capitolo 5, “Requisiti di sicurezza e misure di protezione”, è stato inserito un testo dove si specifica che tutte le fasi operative devono essere svolte mediante comandi ad azione mantenuta, ad esclusione di quelle elencate che possono utilizzare il comando bistabile. Si è proceduto inoltre alla riorganizzazione del capitolo Protezione/Rischi residui e misure integrative (coordinata con riorganizzazione prospetto 1) dettagliato con sottocapitoli: velocità di spostamento e rotazione / sistema di centraggio / attivazione strumento stallonatore / parti sporgenti / pressioni di lavoro / parti elettriche / sollevatore (opzionale) / protezione dei comandi / movimenti imprevisti / parti idrauliche e pneumatiche / pericoli per perdita di stabilità / rumore / fermata di emergenza. Nel capitolo 6 “Verifica dei requisiti e/o delle misure di sicurezza”, è stata inserita una tabella con indicazione delle verifiche da effettuare sui requisiti indicati nel capitolo 5: ispezione visiva, metodi di test – meccanici (spostamenti lineari/angolari), elettrici, di stabilità, rumore –. Nel capitolo 7, “Istruzioni per l’uso” e nel capitolo “Marcatura” sono state specificate in dettaglio le informazioni da riportare. Nel capitolo “Istruzioni operative” sono stati inseriti i punti noise emission e warning sul rumore. Altre modifiche riguardano l’Appendice C relativa ai pittogrammi da usare, da informativa è divenuta “normativa”. Vengono specificati gli standard ISO di riferimento. È stata confermata l’Appendice D, “normativa”, sulle indicazioni specifiche da ricordare nelle istruzioni d’uso della macchina per il montaggio/smontaggio dei pneumatici UHP (Ultra High Performance) e RFT (Run Flat Tyres). Sono i pneumatici delle più recenti generazioni ad alte prestazioni, che presentano l’altezza dei fianchi ridotta, e quelli definiti anche “autoportanti”, cioè in grado di marciare anche a pressione zero per molti chilometri, a velocità contenuta, che hanno comportato la nascita del sistema di controllo della pressione (Tyre Pressure Monitoring System).
Per entrambe queste tipologie di pneumatici la ridotta flessibilità dei fianchi comporta precauzioni nei posizionamenti e nell’utilizzo degli utensili per limitare le tensioni ai talloni e sui fianchi, oltre alla salvaguardia dei sensori TPMS. Il testo modificato è stato arricchito della nuova Appendice E “normativa” sulla metodologia del test di rumore: viene introdotta la procedura da seguire per la misurazione del livello di pressione sonora; vengono escluse dalla misurazione le emissioni prodotte nelle due fasi più critiche, della “intallonatura” e dello “sgonfiaggio”, in quanto il “rumore” prodotto in queste fasi non dipende dalle caratteristiche costruttive e/o di impiego della macchina , ma da quelle intrinseche delle modalità di assemblaggio della ruota con il pneumatico. È stato infine introdotto un Annex ZA (informativo), relativo alle corrispondenze tra questa norma europea e i requisiti essenziali della Direttiva Macchine: 2006/42/EC. È bene chiarire che questo standard europeo è stato redatto secondo il mandato sulla normazione della Commissione agli organismi interessati nel settore delle macchine, consentendo quindi una possibile modalità di conformità ai requisiti essenziali. Secondo la Direttiva, dal momento della pubblicazione della norma (Giornale Ufficiale della Unione Europea), la conformità della macchina alle disposizioni della norma stessa, citate anche nella successiva Tabella ZA.1 conferisce di fatto – entro i limiti applicativi fissati – una presunzione di conformità con i corrispondenti requisiti essenziali della Direttiva e dei regolamenti associati.
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