Pfu: è entrato in vigore il nuovo decreto

Dopo anni di attesa da parte della filiera dei pneumatici, è entrato in vigore lo scorso aprile il nuovo decreto del Ministero dell’ambiente relativo alla gestione dei pneumatici fuori uso. Infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2020 il Decreto 19 novembre 2019, n. 182 («Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»), che integra e aggiorna le disposizioni introdotte nel 2011 con il decreto 11 aprile 2011, n. 82 («Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale»).

I soggetti esistenti autorizzati alla gestione dei pneumatici fuori uso, in forma associata come le società consortili di gestione oppure in forma individuale, avranno tempo fino al 23 ottobre per presentare al MATTM la documentazione necessaria per la riconferma dell’autorizzazione, che – ove rilasciata – impegnerà ad implementare il nuovo meccanismo, allineandosi alle nuove indicazioni, a partire dal 1 gennaio 2021: il nuovo decreto sarà così operativo a tutti gli effetti, e si potranno vedere le ricadute pratiche delle modifiche apportate dal Ministero con l’obiettivo di rendere più efficiente l’intera macchina della raccolta Pfu, colmando quelli che negli anni erano emersi come vuoti normativi o punti deboli della catena.

 

Cosa cambierà con il Dm 182

Sono diverse e importanti le novità introdotte, a partire dall’inquadramento degli acquisti online dei pneumatici: con l’istituzione del “Rappresentante autorizzato” si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero (come ad esempio le piattaforme web per l’acquisto di pneumatici, da cui spesso hanno origine flussi irregolari) ad avere una figura giuridica in Italia responsabile degli obblighi di gestione dei Pfu a cui sono tenuti. Con questa misura si fa quindi valere il principio per cui chiunque immette un pneumatico sul mercato ha l’obbligo di gestire il corrispondente Pfu, cercando di aggredire quel mercato irregolare che causa gran parte del gap fra pneumatici immessi e pneumatici coperti dal contributo.

Un altro elemento molto importante riguarda la copertura nazionale, perché viene introdotto l’obbligo di raccogliere i Pfu su tutto il territorio nazionale (esclusi i soggetti individuali che raccolgono fino a 200 tonnellate l’anno), rendicontando al Ministero i quantitativi raccolti semestralmente secondo delle macro-aree geografiche individuate dal Decreto stesso. Questo accorgimento dovrebbe contrastare la tendenza da parte di alcuni operatori a privilegiare i punti di generazione più accessibili o di grande dimensione, e quindi meno costosi da servire. Gli obblighi di raccolta semestrali sono ripartiti fra le macro-aree italiane, e a ciascuna è assegnata una percentuale di tonnellate da recuperare da parte, ovvero l’11% per l’area Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria, il 15% per la Lombardia, il 12% per Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto, l’8% per l’Emilia-Romagna, l’11% per Toscana – Marche – Umbria, il 13% per Lazio – Abruzzo – Molise, il 9% per la Campania, il 10% per Puglia – Basilicata – Calabria, e l’11% per Sicilia – Sardegna.

Un ulteriore contributo all’efficienza della raccolta dovrebbe poi derivare dal nuovo obbligo di gestire Pfu corrispondenti alle tipologie di pneumatici immessi nel mercato l’anno precedente, perché anche in questo caso era emersa la tendenza di alcuni operatori (pur impegnati nella vendita di pneumatici grandi) a preferire la raccolta di pneumatici di dimensioni medie e piccole rispetto ai grandi formati, più onerosi da recuperare.

Il nuovo DM 182 interviene inoltre anche per una migliore trasparenza nella consuntivazione dei pneumatici immessi sul mercato: gli operatori infatti dovranno dichiarare non più solo il peso ma anche il numero dei pneumatici immessi sul mercato, mentre la loro classificazione non conta più undici tipologie ma quindici, con suddivisione solamente in base al peso, proprio per permettere un calcolo più preciso degli obiettivi di recupero dei Pfu in termini di tonnellate.

In materia di contributo ambientale, inoltre, il nuovo sistema impone che gli eventuali avanzi economici di fine anno debbano essere utilizzati per ridurre l’importo del contributo ambientale applicato all’acquisto di pneumatici nuovi e usati importati nell’anno successivo e non solo per interventi straordinari di gestione dei Pfu abbandonati come avveniva finora. Viene anche precisato l’obbligo di rispondere alle richieste di raccolta dei Pfu da parte dei gommisti in base al loro ordine di arrivo, senza accordare preferenze o priorità a punti di generazione dei Pfu o a marche in particolare, dissociando la vendita di pneumatici dei soci dall’attività di raccolta, per evitare che ci sia ad esempio un servizio di raccolta a sostegno delle attività di un socio di un consorzio.

Viene introdotto anche un elemento di equiparazione tra forme associate e soggetti individuali, che, al pari dei soggetti di gestione in forma “associata”, saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al Ministero, a dimostrare di avere un sistema strutturato per la gestione del recupero dei Pfu, nonché agli obblighi di raccolta dei Pfu su tutto il territorio nazionale.

È stato inoltre confermato l’innalzamento degli obblighi di raccolta, che già nel 2019 erano passati dal 90 al 95% dell’immesso sul mercato italiano, mentre, sempre per garantire la maggiore trasparenza, è stato introdotto il “Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici”, che sarà istituito entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

 

Luci e ombre secondo i consorzi

È soddisfatto per i miglioramenti introdotti Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus, che ha commentato: “il nuovo assetto voluto dal Legislatore interviene su alcuni aspetti operativi legati alla gestione dei Pfu che finora sono andati spesso a penalizzare i soggetti in forma associata come Ecopneus che, per via dei considerevoli quantitativi di Pfu gestiti annualmente, ha negli anni dovuto sopperire ad alcune anomalie del sistema. Sentiamo in maniera forte il mandato del Legislatore e per questo abbiamo dato sempre il nostro pieno supporto al Ministero per il superamento di ogni eventuale criticità, attraverso un dialogo e un confronto costante, anche grazie ai quali è stato possibile arrivare all’emanazione del nuovo regolamento sui Pfu. C’è sicuramente del lavoro da fare – prosegue Corbetta – dalle modifiche dello statuto fino alla riclassificazione del portafoglio prodotti, ma una volta a regime il sistema complessivo paese dovrebbe migliorare in termini di efficienza ed efficacia.”

Fra i consorzi c’è però anche chi ha evidenziato i problemi che il nuovo DM 182 non ha affrontato, perdendo così un’occasione importante, come afferma Roberto Bianco, presidente di Greentire: “in termini di economia circolare, registriamo solo un piccolo passo in avanti con l’inserimento, nell’allegato IV, dell’obbligo di indicazione dei risultati di gestione, insieme alla quantità di recupero di materia effettuata. Il provvedimento, del resto, non indica né i parametri minimi da rispettare e nemmeno i criteri premianti riferimenti che sarebbero stati in linea con la gerarchia dei rifiuti.” Per quanto riguarda invece la suddivisione percentuale dei volumi di raccolta stabiliti per macroaree, Bianco ha sottolineato come il provvedimento anche se teso a garantire un servizio omogeneo, nella pratica dovrà fare i conti con alcuni fattori discriminati quali la stagionalità (il cambio gomme invernale è molto più alto di quello estivo) e la percorrenza chilometrica delle vetture immatricolate.