Etica. Sembra essere questa la parola chiave per illustrare gli ultimi indirizzi normativi europei e nazionali nei confronti dell’autotrasporto. Se da una parte, infatti, l’Unione europea stringe la vite del requisito dell’onorabilità per le imprese del settore, dall’altra la Cassazione conferma il reato la manomissione del cronotachigrafo. Partiamo dall’Italia: nella pratica succede spesso che le pattuglie della Stradale che rilevano una manomissione al cronotachigrafo – dalla semplice applicazione di una calamita all’inserimento di sofisticate schede elettroniche – non emettono solo sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ma applicano anche il Codice penale, con relativa denuncia, in base all’articolo 437, ossia quello relativo alla “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. In effetti sulla legittimità di considerare reato la manipolazione del cronotachigrafo ci sono stati già ricorsi in Cassazione, in cui i giudici si sono espressi a favore della legittimità nel 2016 nel 2017 e nel 2019. Nonostante queste tre decisioni, la Cassazione ha affrontato un altro ricorso, relativo alla condanna di un anno, un mese e venti giorni di reclusione emessa dalla Corte di Appello e i giudici della prima sezione della Cassazione Penale hanno emesso il 25 ottobre 2022 la sentenza numero 40187 che conferma ancora una volta la legittimità delle sentenze penali sulla manomissione del cronotachigrafo. I giudici hanno ribadito che il cronotachigrafo è “un apparecchio per sua natura destinato alla prevenzione d’infortuni sul lavoro”. Quindi “il datore di lavoro che imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’articolo 437 Codice penale, atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della ‘rimozione’ perché per rimozione può intendersi anche l’attività diretta a frustrare il funzionamento dell’apparecchio”. I giudici hanno anche chiarito che non esiste “rapporto di specialità” tra l’articolo 179 del Codice della Strada e l’articolo 437 del Codice penale “stante la diversità non solo e non tanto dei beni giuridici tutelati - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale e dalla sicurezza dei lavoratori - quanto soprattutto della natura strutturale delle due fattispecie sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo”. Mentre da noi quindi si stringe sulla sicurezza, L’Unione Europea stringe la vite sul requisito dell’onorabilità, indispensabile per mantenere l’autorizzazione all’autotrasporto in conto terzi. Lo fa con un nuovo Regolamento che modifica quello del 2016 che riguarda le gravi infrazioni che possono far perdere il requisito. Le nuove regole sono applicate immediatamente in tutti i Paesi dell’Unione, senza dover essere recepite dalle normative nazionali. L’elenco delle nuove gravi infrazioni riguarda tre argomenti: tempi di riposo, cronotachigrafo e cabotaggio stradale.
Per quanto riguarda i tempi di riposo, all’elenco delle infrazioni gravi si aggiungono il mancato riposo compensativo che va preso dopo due riposi settimanali ridotti consecutivi; il riposo settimanale regolare trascorso in cabina; il mancato contributo delle imprese alle spese per alloggiare l’autista quando non può prendere il riposo in cabina e la mancata organizzazione del rientro periodico degli autisti nel luogo di residenza. Riguardo al cronotachigrafo - che torna anche qui quindi - il Regolamento aggiunge tre situazioni: il mancato uso, oppure uso scorretto dell’inserimento del simbolo relativo ai traghetti o ai treni, nel caso di trasporto combinato; il mancato inserimento delle informazioni sul foglio di registrazione; la mancata indicazione nelle registrazioni del simbolo del Paese dove il viaggio è iniziato e terminato e degli attraversamenti di frontiera. Sono tre anche le nuove situazioni che causano una grave infrazione per l’onorabilità anche nel caso del cabotaggio stradale. La prima riguarda l’esecuzione di un trasporto che non è conforme alle norme del Paese ospitante, seguita dal mancato rispetto del tempo di raffreddamento, ossia i quattro giorni fuori dal Paese dove il veicolo ha svolto il cabotaggio prima di rientrarvi e, infine, quando “il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito e/o tutti i trasporti effettuati nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada”. Il Regolamento stabilisce che tre infrazioni gravi commesse da uno stesso veicolo in un anno diventano una infrazione molto grave e tre infrazioni molto gravi compiute dallo stesso veicolo in un anno comportano l’avvio della procedura nazionale sull’onorabilità dell’impresa dell’autotrasporto che rischia di perdere la capacità operativa in assenza di questo fondamentale requisito. Novità anche per la lettera digitale di vettura dell’autotrasporto. Unioncamere ha recentemente comunicato di avere terminato la fase di sperimentazione dell’e-Cmr, ossia la forma digitale della lettera di vettura dell’autotrasporto. Sono stati cinque gli autotrasportatori coinvolti, che hanno svolto complessivamente un centinaio di trasporti internazionali usando sia la lettera di vettura cartacea, sia quella digitale, in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svizzera. Durante la sperimentazione ci sono stati regolari momenti di confronto tra i protagonisti del progetto e il controllo in tempo reale delle operazioni, così da valutare vantaggi e svantaggi della e-Cmr rispetto a quella tradizionale. Per esempio, è stato rilevato che il personale deve avere una maggiore dimestichezza con gli strumenti elettronici e deve esserci una perfetta integrazione con i sistemi informatici delle imprese. “A seguito dei vari pilot effettuati, diverse imprese ci hanno segnalato l’importanza di una maggiore interoperabilità tra le diverse piattaforme disponibili sul mercato oppure, in alternativa, l’individuazione di una piattaforma unica”, spiega Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti, che approfondisce: “Le imprese di trasporto hanno anche bisogno di sviluppare una maggiore cultura digitale, abituandosi a utilizzare dispositivi elettronici al fine di accelerare e migliorare lo scambio informativo tra gli attori coinvolti durante le operazioni. La lettera di vettura elettronica – a nostro avviso – rappresenta una grande opportunità per modernizzare e migliorare la qualità della propria logistica, non solo per le imprese di trasporto ma anche per quelle di produzione che, infatti, durante questa fase, hanno dimostrato un particolare interesse per questa soluzione”. La sperimentazione è stata svolta col supporto tecnico di Uniontrasporti e con la collaborazione di cinque imprese che hanno usato l’e-Cmr in alcuni loro viaggi: Arcese, Barbiero, Fercam Logistics & Transport, Riva Logistics & Service e Rutilli Autotrasporti. Le soluzioni tecniche sono state fornite da Accudire, Pionira e Transfollow, che hanno sede rispettivamente in Italia, Belgio e Paesi Bassi. Il prossimo passo prevede l’analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione, così da definire i vantaggi della digitalizzazione della lettera di vettura e individuarne le linee guida per l’applicazione.