Autoattrezzati

Sermi: si parte? Forse...

Dal primo agosto sarebbe dovuto entrare in vigore il Regolamento 1244/2021 che introduce il Sermi per i dati antifurto degli autoveicoli. “Sarebbe”, perché se il primo agosto 2023 era la data dettata dal Regolamento, di fatto si stanno riscontrando pesanti ritardi da parte degli Stati membri nella predisposizione dell’infrastruttura necessaria, per cui l’effettiva entrata in vigore del Regolamento sarà inevitabilmente successiva. Stiamo parlando del meccanismo di asseverazione che permette alle autofficine e agli autoriparatori indipendenti di ottenere il codice di accesso ai portali dei costruttori. Questo meccanismo si articola sui cosiddetti CAB, enti di verifica della conformità, che si devono accreditare presso l’organismo nazionale di accreditamento NAB (Accredia per l’Italia). Quello che è accaduto un po’ ovunque in Europa è che i vari NAB nazionali sono arrivati “lunghi” nell’emettere le regole per l’accreditamento; parimenti i potenziali enti verificatori Cab non sono stati velocissimi nel cogliere l’opportunità e rendere disponibile il servizio alle autofficine. Dal momento che la situazione è generalizzata un po’ in tutta la Ue, l’ente di controllo del Sermi e la Commissione Europea hanno concordato di permettere un’attuazione graduale del programma Sermi con aggiornamento bimensile: gli Stati membri che sono pronti lo metteranno in vigore, mentre nei paesi in ritardo si continuerà a utilizzare i sistemi di identificazione proprietari dei costruttori di veicoli. A oggi, il primo stato membro “pronto” è la Svezia che adotterà il Sermi a partire dal prossimo primo ottobre. Fin qui i fatti, non precisamente positivi, per il mondo dell’autoriparazione indipendente che a questo punto dovrebbe fare una riflessione seria sulla situazione. Il Regolamento 1244/2021 è un piccolo ma importantissimo risultato di una lotta pluriennale per l’accesso ai dati tecnici (vedi Pneurama novembre 2021). È utile ricordare infatti che il Sermi permette una cosa unica, mai ottenuta precedentemente e per la quale ci si è battuti per anni: l’anonimità dell’accesso. Ogni autoriparatore indipendente, certificato conforme da un Cab, ha diritto ad un codice univoco con il quale può accedere in modo anonimo ai portali dei costruttori e ottenere, ad esempio, il codice per la riprogrammazione di una chiave.  Un accesso anonimo rende automaticamente impossibile per il fornitore discriminare il fruitore del servizio e questo causa automaticamente uguali condizioni, costi e disponibilità dei dati per tutti. Questo è il primo e per ora unico caso in cui si realizza la parità di condizioni che da sempre la postvendita indipendente reclama e che la Mvber in teoria sancirebbe. Lasciar cadere una opportunità come questa rischia di svuotare di contenuto una richiesta legittima degli autoriparatori indipendenti e di vanificare anni di lotta. L’intera post-vendita indipendente dovrebbe prendere coscienza di questo e porre pressione sugli organismi di accreditamento e verifica della conformità per avere il Sermi operativo prima possibile, oggi per i dati antifurto ma domani avere lo stesso sistema Sermi esteso a tutti i dati di riparazione e manutenzione accessibili in modo anonimo. Per ottenere questo c’è da correre ad utilizzare il Sermi e convincere così la classe politica che questo e ciò di cui c’è bisogno per una vera concorrenza nell’autoriparazione. Tornando al calendario di implementazione, Accredia il 18 luglio ha pubblicato le linee guida per l’accreditamento dei Cab italiani, ma non si ha notizia di chi proporrà i propri servizi come Cab agli autoriparatori indipendenti italiani. Si sa per certo che alcuni stati membri, soprattutto quelli dove le associazioni degli autoriparatori sono coinvolte nel processo, saranno pronti prima, probabilmente entro pochissimi mesi. Parallelamente si sta anche parlando di accreditamento sovranazionale, con la possibilità di ricorrere a Cab di altri stati membri, e di network plurinazionali di CAB per enti con sedi in più paesi. Qualunque sia la soluzione, il settore indipendente deve poter fruire di questa opportunità per trarne i benefici connessi e soprattutto per dimostrare che una soluzione c’è ed è estendibile a tutti i dati di riparazione e manutenzione.

 

Pubblicato il nuovo regolamento macchine della Ue

“Le norme aggiornate consentiranno all’industria europea di operare in un quadro giuridico nuovo e migliorato. Garantiranno un elevato livello di protezione per i nostri lavoratori e i nostri cittadini, aumentando al contempo la competitività e la reputazione delle macchine prodotte nell’Ue.” Con questa dichiarazione del ministro Paulina Brandberg, il Consiglio europeo ha annunciato l’adozione del nuovo Regolamento 2023/1230, relativo alle sicurezza delle macchine, già precedentemente approvato dal Parlamento europeo. Il nuovo Regolamento sostituisce la precedente Direttiva europea 2006/42 e come tale è direttamente applicabile senza il recepimento da parte degli Stati membri, cosa questa che dovrebbe garantire una maggiore uniformità di applicazione in tutta la Ue. Gli aggiornamenti introdotti dal nuovo regolamento, secondo il legislatore, oltre a garantire la certezza del diritto chiarendone il campo di applicazione, copre nuovi rischi legati alle tecnologie emergenti, per esempio quelli introdotti dai piccoli veicoli per la micromobilità, oggi ampiamente utilizzati, non esenti da potenziali pericoli per gli utenti. Il nuovo regolamento invece non include la sicurezza di macchine dotate di intelligenza artificiale; la Commissione europea infatti, data la vastità e complessità del tema, ha preferito dedicare a ciò un provvedimento specifico, già redatto in bozza, che si prevede entrare in vigore tra il 2024 e il 2025. Il Regolamento 2023/1230 è un corposo dispositivo legislativo di oltre 100 pagine e 54 articoli, denso di definizioni, norme e procedure; operatori economici, autorità di controllo e enti di certificazione e accreditamento avranno il loro bel da fare per metterlo in pratica; ma la materia è tale per cui non ci si aspettava niente di diverso.

Vediamo alcune delle novità più significative:

  1. il nuovo Allegato I, che sostituisce l’Allegato IV della vecchia direttiva, contiene la lista dei macchinari ad alto rischio, adesso suddiviso in due livelli, A e B.
  2. L’introduzione dell’obbligo di riferimento alla normativa armonizzata qualora esistente.
  3. La manualistica che in generale ora può essere disponibili anche solo in formato digitale, downloadabile a richiesta.
  4. La definizione aggiornata di macchine, quasi-macchine e prodotti correlati.
  5. Tra I componenti di sicurezza sono stati inclusi anche i componenti digitali compreso il software. Un software che svolge funzioni di sicurezza, qualora immesso sul mercato separatamente, dovrà quindi essere marcato Ce.
  6. Il concetto di “modifica sostanziale” che incide sulla sicurezza della macchina e che richiede adeguata verifica di conformità.
  7. L’aggiunta delle figure di “importatore” e “distributore” corresponsabili delle verifiche di conformità per la immissione nel mercato delle macchine non prodotte nella Ue.
  8. Il diritto della Commissione di modificare la lista delle macchine ad alto rischio.

Per il nostro settore la novità più importante è il punto 1 perché il nuovo Allegato I parte A include i sollevatori per veicoli a motore. Questo rende obbligatoria una verifica di conformità da parte di un laboratorio notificato, precedentemente all’introduzione del prodotto nel mercato. A questo si aggiunge il fatto che altri macchinari per l’autoriparazione potrebbero richiedere in futuro simili verifiche ex-ante. è il caso degli smonta gomme e dei frenometri a rulli per veicoli pesanti, le cui norme Cei sono in corso di elaborazione. Qualora il percorso dello standard Cei giungesse a definire norme armonizzate (vedi punto 2 sopra), tali norme dovranno essere riferite e applicate per garantire la sicurezza di tali macchinari prima dell’immissione nel mercato. Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio, il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 29 giugno. Gli operatori economici, come sancisce il Regolamento stesso, avranno 42 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove norme il che significa, entro gennaio 2027. Il termine sembra adeguato per una transizione ordinata verso il nuovo regime ma la materia è complessa e sarà bene per tutti