Nuovo Regolamento macchine – un importante passo avanti
Evidentemente i tempi e i modi della politica sono gli stessi ovunque: anche a Bruxelles gli accordi si fanno all’ultimo momento e questo è quanto è puntualmente accaduto anche per la nuova direttiva macchine, anzi Regolamento macchine, che è la prima e forse più importante novità. I legislatori europei (Parlamento e Consiglio), nel corso della terza e ultima consultazione il 15 dicembre scorso, hanno raggiunto l’accordo preliminare che apre la strada alla ratifica nella prima parte del 2023. La modifica da direttiva a regolamento, proposta dalla Commissione, ha trovato il favore dei legislatori soprattutto per i rischi emergenti dalla velocità di introduzione delle nuove tecnologie che vanno a popolare le macchine di oggi: un regolamento infatti, essendo di immediata applicazione, uniforma e standardizza meglio e prima il mercato dando regole certe e comuni per i costruttori per assicurare ovunque i requisiti essenziali di sicurezza e salute delle macchine. Anche se il testo dell’atto non è ancora disponibile, alcune comunicazioni del Consiglio e della Commissione giustificano le decisioni prese con la necessità di includere nell’ambito del regolamento tutti i possibili tipi di macchine: dalle grandi macchine di produzione a quelle miniaturizzate fino a quelle completamente robotizzate; si ritiene così di coprire anche i rischi di natura informatica, dare chiarezza di regole per tutti e di agevolare così investimenti e competitività a livello continentale. Per quanto riguarda i doveri dei costruttori, al punto in cui si elencano le macchine “ad alto rischio” soggette a verifica obbligatoria di conformità eseguita da enti terzi (Annesso 1), il comunicato riporta la scelta dei legislatori di dividere la lista in due parti; sei categorie di macchine saranno soggette a certificazione di parte terza obbligatoria mentre per le altre categorie resta per il costruttore l’opzione dell’autocertificazione di conformità in alternativa al ricorso volontario ad enti terzi. Detta così la cosa francamente lascia qualche dubbio: sarà interessante vedere il testo finale dell’atto e analizzarne bene i contenuti. Molto importanti le novità riguardanti i macchinari autonomi, semi-autonomi e le applicazioni di intelligenza artificiale nelle macchine e la relativa verifica di conformità. Questo è il punto di maggior preoccupazione della Commissione che si è riservata il diritto di aggiornare la lista di questo tipo di macchinari causa gli elevati rischi potenziali dei medesimi. Con un occhio di riguardo per la riduzione dei costi soprattutto per le piccole e medie imprese, si è deciso anche di andare verso la digitalizzazione di tutta la documentazione di prodotto, incluso quella relativa alla certificazione di conformità, con la sola eccezione delle informazioni basiche per la sicurezza che dovranno essere comunque fornite allegate a ciascun prodotto. Per quanto riguarda il nostro settore è interessante notare che la Commissione ha voluto includere anche i piccoli veicoli per la mobilità personale, sempre più utilizzati e con il loro grado di pericolosità per l’utilizzatore. Il nuovo Regolamento è a questo punto nella fase finale del suo iter legislativo; dopo il passaggio alla commissione IMCO nelle prossime settimane, il Parlamento lo porterà in approvazione in seduta plenaria per poi trasmetterlo al Consiglio per l’adozione finale; la sua entrata in vigore avverrà 42 mesi dopo la pubblicazione.
In conclusione i giochi sono fatti, o almeno così sembra stando a quella che è la prassi di Bruxelles; sarà comunque necessario per i costruttori analizzare accuratamente il testo perchè, come loro per primi ben sanno per esperienza, la materia non è semplice e i rischi sono elevati, così come importanti saranno le opportunità date dalle nuove occasioni che si presenteranno di conseguenza.
La sentenza della Corte di Giustizia europea sul costo dei dati tecnici
La Corte di Giustizia europea ha recentemente emesso una delle sentenze più attese tra i vari contenzioni sui dati tecnici. Stiamo parlando della causa intentata da ADPA (l’Associazione europea degli editori di dati) e altri contro PSA sul costo dei dati tecnici, causa intentata inizialmente presso la corte regionale di Colonia (Germania) poi da questa trasferita per competenza al tribunale dell’Aja. Un primo importante risultato della sentenza è che in questo ambito il Regolamento 858/2018 si applica anche a veicoli di precedente omologazione quali Euro 5/6 il che vuol dire praticamente quasi tutto il parco circolante europeo. Un secondo risultato positivo per l’intero aftermarket è che il dato fornito dal costruttore può essere usato dall’operatore indipendente per il proprio lavoro senza per questo dover riconoscere al costruttore diritti di alcun tipo legati al business generatosi. Gli altri capi della sentenza definiscono sì meglio i diritti ma non sono esaurienti come i primi due. Il tema fondamentalmente è come interpretare il requisito di costi “onesti e ragionevoli” che “non scoraggino” l’acquisto. Riassumendo, qui il punto della sentenza è che tali requisiti vanno misurati in relazione al business del destinatario-acquirente, non quello del fornitore-produttore. Il che da un lato comporta che il costo deve contribuire a generare un ricavo per l’operatore ma dall’altro lato lo stesso dato può essere venduto a condizioni diverse per business diversi. Un esempio per tutti: un semplice codice ricambio usato da un autoriparatore per sostituire un componente sull’auto del proprio cliente può legittimamente risultare di costo diverso rispetto a un editore di dati che lo usa per vendere raccolte di dati ai propri clienti. È evidente quindi che la sentenza purtroppo non esaurisce possibili contenzioni e forse neanche potevano farlo. Si potrà sicuramente assistere ad altre cause simili su casi analoghi, ma adesso un precedente c’è che è la centralità del fruitore rispetto al fornitore; era sì già intrinseca nel regolamento in riferimento ma la sentenza adesso finalmente ne sancisce l’asserzione. Quali siano le conseguenze di questa sentenza nella post-vendita sarà da vedere ma influenzeranno comunque l’intero settore e non solo per gli aventi causa; la sentenza infatti è relativa ai principi generali del Regolamento 858 e di conseguenza all’intera cornice di leggi a cui il Regolamento si riferisce. C’è da augurarsi che il senso del pronunciamento della Corte, oltre al suo dettato, sia recepito da tutti per non dover incorrere in nuovi inutili e costosi contenzioni che alla lunga non avvantaggerebbero nessuno.